IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2021», e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 5; 
  Vista la direttiva (UE) 2020/1057  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce  norme  specifiche  per
quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva  2014/67/UE  sul
distacco dei conducenti nel settore del trasporto  su  strada  e  che
modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi  di
applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012; 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali (Roma I); 
  Visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni  per  l'accesso
al mercato internazionale del trasporto  di  merci  su  strada  e  il
regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al  mercato
internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e  che
modifica il regolamento (CE) n. 561/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  25  ottobre   2012,   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai  tachigrafi  nel  settore
dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE)  n.  3821/85
del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Vista  la  direttiva  2014/67/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012, relativo alla cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del  18  marzo
2016, che integra il regolamento (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  la  classificazione  di
infrazioni gravi alle norme  dell'Unione  che  possono  portare  alla
perdita dell'onorabilita' del trasportatore su strada e che  modifica
l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorita' europea del
lavoro,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  883/2004,  (UE)  n.
492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista  la  direttiva  2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   dell'11   marzo   2002,   concernente   l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporto; 
  Vista  la  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime  per  l'applicazione
dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/957  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 28  giugno  2018,  recante  modifica  della  direttiva
96/71/CE relativa al  distacco  dei  lavoratori  nell'ambito  di  una
prestazione di servizi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione,
del 2 maggio 2022, che modifica  il  regolamento  (UE)  2016/403  per
quanto riguarda nuove infrazioni gravi  alle  norme  dell'Unione  che
possono portare alla perdita dell'onorabilita' del  trasportatore  su
strada; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione,
del 2 maggio 2022, recante modalita' di applicazione della  direttiva
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
la formula comune per calcolare il fattore di rischio  delle  imprese
di trasporto; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada»; 
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  234,  recante
«Attuazione della direttiva 2002/15/CE  concernente  l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni  mobili
di autotrasporti»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  agosto  2008,  n.  144,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2006/22/CE,  sulle  norme  minime  per
l'applicazione  dei  regolamenti  n.  3820/85/CEE  e  n.  3821/85/CEE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti
su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo  17  luglio  2016,  n.  136,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)»; 
  Sentito  l'osservatorio  di  cui   all'articolo   6   del   decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 dicembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 febbraio 2023; 
  Sulla proposta dei Ministri per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, del lavoro e delle politiche sociali
e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e  per
gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136 
 
  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto  su
strada e di cabotaggio di cui al Capo III  del  regolamento  (CE)  n.
1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V  del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al
Capo III-bis.»; 
    b) all'articolo 4, il comma 5 e' abrogato; 
    c) all'articolo 10: 
      1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno
antecedente l'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al piu'  tardi
all'inizio»; 
      2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati; 
    d) all'articolo 12, il comma 1-bis e' abrogato; 
    e) dopo il Capo III, e' inserito il seguente: 
 
                           «Capo III-bis. 
      Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali 
                  di servizi di trasporto su strada 
 
                             Art. 12-bis 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle  prestazioni
transnazionali di servizi di trasporto su strada o di  cabotaggio  di
cui al Capo III del regolamento (CE)  n.  1072/2009  del  21  ottobre
2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  21  ottobre
2009,  nel  cui  ambito  sono  distaccati  conducenti  in  Italia,  a
condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un
rapporto di  lavoro  tra  l'impresa  di  trasporto  e  il  conducente
distaccato. 
  2. Le disposizioni  del  presente  Capo  si  applicano  anche  alle
prestazioni  transnazionali  di  servizi  di  trasporto   su   strada
effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese  terzo,  per
quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite  in  Stati  che
non  sono  Stati  membri  non  beneficiano  di  un  trattamento  piu'
favorevole di quello riservato alle imprese stabilite  in  uno  Stato
membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtu'  di
accordi  bilaterali  o  multilaterali  che  consentono  l'accesso  al
mercato dell'Unione o a parti di esso. 
  3. Alle prestazioni transnazionali di servizi  di  somministrazione
di conducenti non si applicano le  disposizioni  del  presente  Capo,
salvo  quanto  previsto  dall'articolo  12-sexies,  comma  12,  nelle
ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2-bis, primo periodo. 
 
                             Art. 12-ter 
                             Definizioni 
 
  1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2,  ai  fini  del
presente Capo si intende per: 
    a) «conducente»: il lavoratore di cui all'articolo  4,  paragrafo
1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006; 
    b) «trasportatore»: l'impresa di cui all'articolo  2,  punto  4),
del regolamento (CE) n. 1071/2009; 
    c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all'articolo
2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009; 
    d) «servizio di trasporto in  transito»:  servizio  di  trasporto
svolto  attraversando  il  territorio  di  uno  Stato  membro   senza
effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire  o
scendere passeggeri; 
    e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci
effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di
stabilimento di cui all'articolo 2, punto 8), del regolamento (CE) n.
1071/ 2009, verso un altro Stato membro o un  Paese  terzo  o  da  un
altro Stato membro o da un Paese  terzo  verso  lo  Stato  membro  di
stabilimento; 
    f) «operazione di trasporto bilaterale passeggeri»: effettuazione
nell'ambito di servizi  di  trasporto  internazionali  occasionali  o
regolari di una delle seguenti operazioni: 
      1) salita passeggeri  nello  Stato  membro  di  stabilimento  e
discesa passeggeri in un altro Stato membro o in un Paese terzo; 
      2) salita passeggeri in uno Stato membro o in un Paese terzo  e
discesa passeggeri nello Stato di stabilimento; 
      3)  salita  e  discesa  passeggeri  nello   Stato   membro   di
stabilimento allo scopo di effettuare escursioni locali in  un  altro
Stato membro o in un Paese terzo, ai sensi del  regolamento  (CE)  n.
1073/2009; 
    g)  «attivita'  aggiuntiva  al   trasporto   bilaterale   merci»:
attivita' ulteriore di carico e scarico, o di solo carico o  di  solo
scarico,  effettuata  in  aggiunta  a  una  operazione  di  trasporto
bilaterale  di  merci  negli  Stati  membri   o   nei   Paesi   terzi
attraversati, con esclusione di operazioni di  carico  e  scarico  di
merci effettuate in uno stesso Stato membro; 
    h) «attivita' aggiuntiva  al  trasporto  bilaterale  passeggeri»:
attivita'  ulteriore  in  aggiunta  a  una  operazione  di  trasporto
bilaterale consistente nel far salire e scendere passeggeri ovvero di
sola salita o di sola discesa effettuata, nell'ambito di un trasporto
bilaterale di passeggeri, nel  corso  del  viaggio  di  andata  o  di
ritorno negli Stati membri o Paesi terzi attraversati,  a  condizione
che non siano offerti servizi di trasporto passeggeri tra due  luoghi
all'interno dello Stato membro attraversato; 
    i) «trasporto combinato»: operazioni di trasporto definite  dalla
direttiva 92/106/CEE del Consiglio. 
 
                           Art. 12-quater 
                       Regime delle esenzioni 
 
  1. Il  conducente  non  si  considera  distaccato  quando  effettua
operazioni di  transito,  di  trasporto  bilaterale  di  merci  o  di
passeggeri di cui all'articolo 12-ter, comma 1,  lettere  e)  ed  f),
anche laddove costituiscano il  tragitto  finale  o  iniziale  di  un
trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE. 
  2. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una  attivita'  aggiuntiva  al  trasporto  bilaterale  merci  di  cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera  g).  Le  attivita'  aggiuntive
possono essere due qualora a una operazione di  trasporto  bilaterale
partita dallo Stato  membro  di  stabilimento,  in  cui  non  si  sia
effettuata alcuna attivita' aggiuntiva, sia seguita altra  operazione
di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento. 
  3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, il conducente non si considera in distacco qualora effettui
una attivita' aggiuntiva al trasporto bilaterale  passeggeri  di  cui
all'articolo 12-ter, comma 1, lettera h), negli Stati membri o  Paesi
terzi attraversati, a condizione che non  siano  offerti  servizi  di
trasporto passeggeri tra due luoghi all'interno  dello  Stato  membro
attraversato. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di  cui
all'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma, del  regolamento  (UE)  n.
165/2014, i conducenti che effettuano le attivita' aggiuntive di  cui
ai commi 2 e 3 non sono considerati in distacco nel solo caso in  cui
utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente. 
 
                          Art. 12-quinquies 
         Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo 
 
  1. Alle prestazioni transnazionali di servizi di  cui  all'articolo
12-bis, commi 1 e  2,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3 e 4, commi 1 e 1-bis, e di cui agli articoli 5, 7 e 8  del
presente decreto, nonche' le disposizioni dell'articolo 83-bis, commi
da 4-bis a 4-sexies,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  2.  Per  la  notifica  e  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 12-septies, comma 5, si applicano le procedure di cui al
Capo IV. 
  3. Le prestazioni di servizi di trasporto rientrano nelle attivita'
monitorate dall'Osservatorio di cui all'articolo 6. 
 
                           Art. 12-sexies 
         Obblighi amministrativi a carico del trasportatore 
                          e del conducente 
 
  1. Il trasportatore che distacca lavoratori in  Italia  nell'ambito
di una prestazione di servizi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, ha
l'obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al piu'  tardi
all'inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012. 
  2.  La  dichiarazione  di  distacco  deve  contenere  le   seguenti
informazioni: 
    a) l'identita' del trasportatore ovvero il numero  della  licenza
comunitaria, ove disponibili; 
    b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di  un'altra  persona
di contatto nello Stato membro  di  stabilimento  con  l'incarico  di
assicurare i contatti con le autorita'  competenti  in  Italia  e  di
inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 
    c) l'identita', l'indirizzo del luogo di residenza  e  il  numero
della patente di guida del conducente; 
    d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e  la
legge ad esso applicabile; 
    e) la data di inizio e di fine del distacco; 
    f) il numero di targa dei veicoli a motore; 
    g) l'indicazione  se  i  servizi  di  trasporto  effettuati  sono
trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale
o trasporto di cabotaggio. 
  3. Il trasportatore e' tenuto ad aggiornare le informazioni di  cui
al  comma  2,  entro  cinque  giorni  dall'evento  che  ne  determina
l'aggiornamento. 
  4. Il trasportatore deve  assicurare  che  il  conducente  abbia  a
disposizione  in  formato  cartaceo   o   elettronico   la   seguente
documentazione: 
    a) copia della dichiarazione di  distacco  trasmessa  tramite  il
sistema di interfaccia pubblico IMI; 
    b) ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che
si svolgono in Italia o le prove di cui all'articolo 8, paragrafo  3,
del regolamento (CE) n. 1072/2009; 
    c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli  degli
Stati membri in cui il conducente sia stato presente  al  momento  di
effettuare operazioni di trasporto  internazionale  su  strada  o  di
cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei
registri  previsti  dai  regolamenti  (CE)  n.  561/2006  e  (UE)  n.
165/2014. 
  5. In  occasione  del  controllo  su  strada,  l'adempimento  degli
obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' verificato  dagli  organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  6.  Il  conducente  ha  l'obbligo  di  conservare   e   mettere   a
disposizione degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  in  occasione  del
controllo su strada, la documentazione di cui al comma 4, lettere a),
b) e c). Nei casi previsti dall'articolo 12-quater, commi 1, 2  e  3,
il conducente deve conservare e mettere a disposizione  degli  organi
di polizia stradale, su carta o  in  formato  elettronico,  qualsiasi
prova del  trasporto  internazionale  pertinente  che  sia  idonea  a
dimostrare l'operazione  di  trasporto  bilaterale  o  le  operazioni
aggiuntive che danno luogo all'esenzione. 
  7. Il trasportatore, previa  richiesta  formulata  dall'Ispettorato
nazionale del lavoro o  dagli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  ha
l'obbligo di trasmettere dopo il periodo del distacco ed  entro  otto
settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico
connesso all'IMI, le copie dei documenti di cui al comma  4,  lettere
b) e c), nonche': 
    a) la documentazione riguardante la  retribuzione  percepita  dal
conducente durante il periodo del distacco; 
    b) il contratto di lavoro o un  documento  equivalente  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
    c) i prospetti orari relativi alle attivita' del conducente e  le
prove del pagamento della retribuzione. 
  8. Qualora il trasportatore non rispetti il termine di cui al comma
7, l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  o  gli  organi  di  polizia
stradale possono chiedere tramite il sistema IMI  l'assistenza  delle
autorita' competenti dello Stato di stabilimento del trasportatore ai
sensi dell'articolo 8. 
  9. Nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci,
il committente e il vettore in  caso  di  subvezione,  come  definiti
dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,  e
lo spedizioniere di cui all'articolo 1741  del  codice  civile,  sono
tenuti a  verificare  che  il  trasportatore  adempia  agli  obblighi
previsti dal comma 1 del presente articolo. 
  10. Nell'ambito di una  prestazione  di  servizi  di  trasporto  di
persone diversi dai servizi di linea, il soggetto che stipula  o  nel
nome del quale e' stipulato il contratto con il trasportatore, ovvero
il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di  altro
trasportatore, e' tenuto a verificare che  il  trasportatore  adempia
agli obblighi previsti dal comma 1. 
  11. Fino all'accreditamento dei Paesi  terzi  sul  sistema  IMI,  i
trasportatori stabiliti in un Paese terzo sono tenuti  a  trasmettere
la dichiarazione di cui al comma 1,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 10, comma 1, e dai  relativi  decreti  attuativi,  e  a
corrispondere  alle  richieste  di  cui  al  comma   7,   per   posta
elettronica. In tali casi, la copia della dichiarazione  di  distacco
da trasmettere tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI di  cui
al comma 4, lettera  a),  e'  sostituita  dalla  comunicazione  della
dichiarazione di cui al comma  1,  effettuata  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 10, comma 1. 
  12. Nelle  ipotesi  di  cui  all'articolo  1,  comma  2-bis,  primo
periodo,  fermi  restando  gli  obblighi  a  carico  dell'agenzia  di
somministrazione e dell'impresa utilizzatrice previsti dagli articoli
10  e  10-bis,  l'impresa  di  trasporto  che  nell'ambito   di   una
prestazione di servizi di cui all'articolo  12-bis,  comma  1,  invia
conducenti somministrati in Italia, e' tenuta agli adempimenti di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4.  I  conducenti  somministrati  sono  tenuti  al
rispetto dell'obbligo di cui al comma 6. 
  13. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni di distacco  sono
conservate  nel  repertorio  della  piattaforma  IMI,  ai  fini   dei
controlli, per un periodo di ventiquattro mesi. 
  14. Nell'attuazione delle misure di controllo, gli organi di cui al
comma 8, che hanno  avviato  la  procedura,  operano  in  maniera  da
evitare inutili ritardi che potrebbero incidere sulla durata e  sulle
date del distacco. 
 
                           Art. 12-septies 
                              Sanzioni 
 
  1. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di  cui
all'articolo  12-sexies,  comma  1,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 
  2. Il trasportatore che non adempie agli  obblighi  di  completa  e
corretta  comunicazione  delle  informazioni  di   cui   all'articolo
12-sexies,  comma  2,  nonche'  all'obbligo  di  aggiornamento  delle
medesime informazioni ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma  3,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
4.000. 
  3. Il trasportatore che commette la violazione dell'obbligo di  cui
all'articolo  12-sexies,  comma  4,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000. 
  4. Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi previsti
dall'articolo  12-sexies,  comma  6,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150 a  euro  600.  Nel  verbale  di
contestazione e' imposto l'obbligo di esibizione della documentazione
mancante entro il termine di trenta  giorni.  All'accertamento  delle
violazioni consegue  l'applicazione  della  sanzione  accessoria  del
fermo  amministrativo  fino   all'esibizione   della   documentazione
richiesta o comunque, per non piu' di trenta giorni, con  affidamento
in custodia a uno dei soggetti  indicati  dall'articolo  214-bis  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285.  Si  applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  214  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, in quanto compatibili. 
  5. Il trasportatore che non adempie all'obbligo di cui all'articolo
12-sexies,  comma  7,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 1.000  a  euro  4.000.  La  sanzione  e'  irrogata
dall'organo di controllo di cui all'articolo 12-sexies, comma 7,  che
ha effettuato la richiesta. 
  6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere, il  contraente  di
cui all'articolo 12-sexies, commi 9 e  10,  che  non  adempiono  agli
obblighi ivi previsti, sono soggetti alla sanzione di cui al comma 1,
qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione
di distacco ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, o  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 12- sexies, comma 11. 
  7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche  nei
confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo nel  caso  di
violazione degli  obblighi  ivi  previsti  secondo  le  modalita'  di
trasmissione di cui all'articolo 12-sexies, comma 11. 
  8. Le sanzioni di cui al comma 4 si  applicano  al  conducente  che
effettua servizi di trasporto per un trasportatore  stabilito  in  un
Paese terzo. 
  9. I proventi delle sanzioni  di  cui  al  presente  articolo  sono
versati in apposito capitolo del bilancio dello Stato. 
 
                           Art. 12-octies 
             Applicazione delle sanzioni amministrative 
                       pecuniarie e accessorie 
 
  1. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al
presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI,  Capo
I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  2. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai  sensi
dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente  avvenuta,  si
considera  validamente  effettuata  al  rappresentante  legale  dello
stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto  a  fermo
amministrativo, all'atto della sua restituzione. 
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195,  comma  3,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.». 
 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art.76 della Costituzione: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Cost.  conferisce,  tra  l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  Legge  24  dicembre  2021,  n.  234,  recante  norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          gennaio 2013, n. 3). 
              - Si riporta l'art. 1. e l'Allegato A, n. 5 della legge
          4 agosto 2022, n. 127, recante: «Delega al Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti normativi dell'Unione europea - Legge  di  delegazione
          europea  2021»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          agosto 2022, n. 199: 
              «Art. 1  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure e i principi e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  2  a  21
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
              3. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli  limiti
          occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi   derivanti
          dall'esercizio delle deleghe di cui al  medesimo  comma  1.
          Alla  relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle
          minori  entrate  eventualmente  derivanti   dall'attuazione
          delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
          fondi gia' assegnati alle  competenti  amministrazioni,  si
          provvede mediante riduzione del fondo  per  il  recepimento
          della normativa europea di cui  all'articolo  41-bis  della
          citata legge n. 234 del  2012.  Qualora  la  dotazione  del
          predetto  fondo  si  rivelasse  insufficiente,  i   decreti
          legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanziano  le   occorrenti
          risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17,  comma
          2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              «5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 luglio  2020,  che  stabilisce  norme
          specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE  e  la
          direttiva  2014/67/UE  sul  distacco  dei  conducenti   nel
          settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
          2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
          e il regolamento (UE) n. 1024/2012.». 
              - La direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 15 luglio  2020,  che  stabilisce  norme
          specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE  e  la
          direttiva  2014/67/UE  sul  distacco  dei  conducenti   nel
          settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva
          2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione
          e il regolamento (UE)  n.  1024/2012  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  del  15  marzo  2006,  relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che  modifica
          i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.  3821/85  e  (CE)  n.
          2135/98 e  abroga  il  regolamento  (CEE)  n.  3820/85  del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L
          102. 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  593/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 17  giugno  2008,  sulla  legge
          applicabile alle  obbligazioni  contrattuali  (Roma  I)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177. 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1072/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del  21  ottobre  2009,  che  fissa
          norme comuni per l'accesso al  mercato  internazionale  del
          trasporto di merci su strada (Pubblicato nella G.U.U.E.  14
          novembre 2009, n. L 300). 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1073/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21  ottobre  2009,  che  fissa
          norme comuni per l'accesso al  mercato  internazionale  dei
          servizi di trasporto effettuati con autobus e che  modifica
          il  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione del mercato interno e che abroga la  decisione
          2008/49/CE  della  Commissione   («regolamento   IMI»)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  165/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 4 febbraio  2014,  relativo  ai
          tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che  abroga
          il regolamento (CEE)  n.  3821/85  del  Consiglio  relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada e modifica  il  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del
          Parlamento    europeo    e    del    Consiglio     relativo
          all'armonizzazione  di  alcune  disposizioni   in   materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 28 febbraio 2014, n. L 60. 
              - La direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 15 maggio  2014,  concernente  l'applicazione
          della  direttiva  96/71/CE   relativa   al   distacco   dei
          lavoratori nell'ambito di  una  prestazione  di  servizi  e
          recante  modifica  del  regolamento  (UE)   n.   1024/2012,
          relativo alla  cooperazione  amministrativa  attraverso  il
          sistema di informazione del mercato  interno  («regolamento
          IMI») e' pubblicata nella G.U.U.E. 28  maggio  2014,  n.  L
          159. 
              - Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18
          marzo 2016, che integra il regolamento  (CE)  n.  1071/2009
          del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
          la  classificazione  di   infrazioni   gravi   alle   norme
          dell'Unione    che    possono    portare    alla    perdita
          dell'onorabilita'  del  trasportatore  su  strada   e   che
          modifica l'allegato  III  della  direttiva  2006/22/CE  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 19 marzo 2016, n. L 749. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 2  ottobre  2018,  che  istituisce  uno
          sportello digitale  unico  per  l'accesso  a  informazioni,
          procedure e servizi di  assistenza  e  di  risoluzione  dei
          problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n. L 295. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  20  giugno  2019,  che   istituisce
          l'Autorita' europea del lavoro, che modifica i  regolamenti
          (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589  e  che
          abroga la  decisione  (UE)  2016/344  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 11 luglio 2019, n. L 186. 
              - La direttiva 96/71/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa  al  distacco  dei
          lavoratori nell'ambito di una  prestazione  di  servizi  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 21 gennaio 1997, n. 18. 
              - La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio dell'11 marzo 2002, concernente  l'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro  delle   persone   che   effettuano
          operazioni mobili  di  autotrasporto  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80. 
              - La direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  15  marzo  2006,  sulle  norme  minime  per
          l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)  n.
          3821/85 del Consiglio relativi a  disposizioni  in  materia
          sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la
          direttiva 88/599/CEE  del  Consiglio  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102. 
              - La direttiva 88/599/CEE del Consiglio sulle procedure
          uniformi concernenti l'applicazione del  regolamento  (CEE)
          n.   3820/85   relativo   all'armonizzazione   di    alcune
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su strada e  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  relativo
          all'apparecchio di controllo nel settore dei  trasporti  su
          strada e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 novembre 1988, n.  L
          325. 
              - La direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 28 giugno 2018,  recante  modifica  della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito di una prestazione  di  servizi  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/694  della
          Commissione del 2 maggio 2022, che modifica il  regolamento
          (UE) 2016/403 per quanto riguarda  nuove  infrazioni  gravi
          alle norme dell'Unione che  possono  portare  alla  perdita
          dell'onorabilita' del trasportatore su strada e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n. L 129. 
              - Il regolamento  di  esecuzione  (UE)  2022/695  della
          Commissione  del  2  maggio  2022,  recante  modalita'   di
          applicazione  della  direttiva  2006/22/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  la  formula
          comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di
          trasporto e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2022, n.  L
          129. 
              - Il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
          recante: «Nuovo codice della strada», e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2007,  n.  234,
          recante: «Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
          l'organizzazione dell'orario di lavoro  delle  persone  che
          effettuano  operazioni   mobili   di   autotrasporti»,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17  dicembre  2007,  n.
          292. 
              - Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, il  cui
          titolo  e'   sostituito   dal   presente   decreto,   reca:
          «Attuazione  della  direttiva  2006/22/CE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,  sulle  norme
          minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n.  561/2006
          e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi  a
          disposizioni in materia sociale nel settore  dei  trasporti
          su  strada  e  che  abroga  la  direttiva  88/599/CEE   del
          Consiglio», ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          settembre 2008, n. 218. 
              - Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio
          2016,  n.  136,  recante:   «Attuazione   della   direttiva
          2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          maggio 2014,  concernente  l'applicazione  della  direttiva
          96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
          una  prestazione  di  servizi  e   recante   modifica   del
          regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo  alla  cooperazione
          amministrativa attraverso il sistema  di  informazione  del
          mercato  interno  («regolamento  IMI»)»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2016, n. 169: 
              «Art. 6 (Osservatorio). - 1. E'  costituito  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   un
          osservatorio con compiti di monitoraggio sul  distacco  dei
          lavoratori finalizzato a garantire una migliore  diffusione
          tra  imprese  e   lavoratori   delle   informazioni   sulle
          condizioni di lavoro e di  occupazione.  Il  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'Agenzia  nazionale
          delle    politiche    attive    del    lavoro    assicurano
          all'osservatorio,   attraverso   un'apposita   convenzione,
          l'accesso ai dati relativi, tra l'altro,  al  numero,  alla
          durata   e   al   luogo   dei    distacchi    in    Italia,
          all'inquadramento  dei   lavoratori   distaccati   e   alla
          tipologia dei servizi per  i  quali  avviene  il  distacco.
          L'osservatorio  formula  proposte  circa  le   informazioni
          relative alle condizioni di  lavoro  e  di  occupazione  da
          pubblicare sul sito istituzionale del Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 e assume
          ogni  altra  iniziativa  per  la  migliore  diffusione  tra
          imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di
          lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati. 
              2. L'osservatorio e'  composto  da  tre  rappresentanti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          dei  lavoratori,   tre   rappresentanti   designati   dalle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale dei datori  di  lavoro,
          due  rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, di cui uno con funzione  di  presidente,
          un rappresentante dell'Agenzia  nazionale  delle  politiche
          attive  del  lavoro,  un   rappresentante   dell'INPS,   un
          rappresentante dell'Istituto di  cui  all'articolo  10  del
          decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e  un
          rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei
          ministri. Ai componenti dell'osservatorio non spetta  alcun
          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
          emolumento comunque denominato». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 10 e 12  del
          citato decreto legislativo 17 luglio  2016,  n.  136,  come
          modificato dal presente decreto: 
                
              «Art.  1  (Campo  d'applicazione).  -  1.  Il  presente
          decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato
          membro che, nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi,
          distaccano in Italia uno o piu' lavoratori,  in  favore  di
          un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo,  o
          di un'altra unita' produttiva o di un altro destinatario, a
          condizione che durante il periodo del distacco, continui  a
          esistere  un  rapporto  di   lavoro   con   il   lavoratore
          distaccato. 
              2. Il presente  decreto  si  applica  alle  agenzie  di
          somministrazione di lavoro  stabilite  in  un  altro  Stato
          membro  che   distaccano   lavoratori   presso   un'impresa
          utilizzatrice avente la propria sede o un'unita' produttiva
          in Italia. 
              2-bis. Il presente decreto si applica alle  agenzie  di
          somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato  membro
          diverso  dall'Italia  che  distaccano   presso   un'impresa
          utilizzatrice con sede nel medesimo o  in  un  altro  Stato
          membro  uno  o  piu'  lavoratori  da  tale  ultima  impresa
          inviati, nell'ambito di una prestazione  transnazionale  di
          servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria
          unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo
          stesso gruppo, che  ha  sede  in  Italia;  in  tal  caso  i
          lavoratori   sono   considerati   distaccati   in    Italia
          dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
          rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi'
          alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno
          Stato membro  diverso  dall'Italia  che  distaccano  presso
          un'impresa utilizzatrice che ha la propria  sede  o  unita'
          produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale  ultima
          impresa   inviati,   nell'ambito   di    una    prestazione
          transnazionale di servizi, diversa dalla  somministrazione,
          nel territorio di un altro Stato membro, diverso da  quello
          in cui ha sede  l'agenzia  di  somministrazione;  anche  in
          questo  caso  il  lavoratore  e'   considerato   distaccato
          dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il
          rapporto di lavoro. 
              3.  L'autorizzazione  prevista  dall'articolo   4   del
          decreto legislativo n. 276 del 2003, non e' richiesta  alle
          agenzie di somministrazione di cui ai commi 2 e  2-bis  che
          dimostrino  di  operare  in  forza  di   un   provvedimento
          amministrativo  equivalente,   ove   previsto,   rilasciato
          dall'autorita' competente di un altro Stato membro. 
              4.  Alle  prestazioni  transnazionali  di  servizi   di
          trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III  del
          regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo
          V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si
          applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis. 
              5. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 4-bis, 5,
          10 e 11  del  presente  decreto  si  applicano  anche  alle
          imprese  stabilite  in  uno  Stato  terzo  che   distaccano
          lavoratori in Italia ai sensi del comma 1. 
              6. Il presente decreto  non  si  applica  al  personale
          navigante delle imprese della marina mercantile». 
              «Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione).  -  1.
          Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1,
          commi 1 e  4,  e  i  lavoratori  distaccati  si  applicano,
          durante il periodo del distacco,  se  piu'  favorevoli,  le
          medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste  in
          Italia da disposizioni normative e contratti collettivi  di
          cui all'articolo  2,  lettera  e),  per  i  lavoratori  che
          effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe  nel
          luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie: 
                a) periodi massimi di  lavoro  e  periodi  minimi  di
          riposo; 
                b) durata minima dei congedi annuali retribuiti; 
                c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro
          straordinario. Tale previsione non  si  applica  ai  regimi
          pensionistici di categoria; 
                d) condizioni di somministrazione di lavoratori,  con
          particolare riferimento alla  fornitura  di  lavoratori  da
          parte di agenzie di somministrazione; 
                e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
                f) provvedimenti di tutela riguardo  alle  condizioni
          di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere,  bambini
          e giovani; 
                g) parita' di trattamento fra uomo e  donna,  nonche'
          altre disposizioni in materia di non discriminazione; 
                h) condizioni di alloggio adeguate per i  lavoratori,
          nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro
          ai lavoratori distaccati lontani dalla loro  abituale  sede
          di lavoro; 
                i) indennita' o rimborsi a copertura delle  spese  di
          viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori  sede  per
          esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di
          viaggio,  vitto  e  alloggio   sostenute   dai   lavoratori
          distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli
          stessi debbano recarsi al loro abituale  luogo  di  lavoro,
          sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente  presso
          un'altra sede di lavoro  diversa  da  quella  abituale,  in
          Italia o all'estero. 
              1-bis. Sono considerate  parte  della  retribuzione  le
          indennita' riconosciute al lavoratore per il  distacco  che
          non sono versate  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  di
          viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a  causa
          del distacco. Dette indennita' sono rimborsate  dal  datore
          di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto  previsto
          dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese
          di   stabilimento   dell'impresa   distaccante.   Se   tale
          disciplina  non  stabilisce  se   taluni   elementi   delle
          indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  sono
          versati a titolo di  rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute a causa del distacco  stesso  o  se  fanno  parte
          della  retribuzione  l'intera  indennita'  e'   considerata
          versata a titolo di rimborso delle spese sostenute. 
              2. Le disposizioni normative e di contratto  collettivo
          in materia di durata minima dei congedi annuali  retribuiti
          e di retribuzione, comprese  le  maggiorazioni  per  lavoro
          straordinario, non si  applicano  nel  caso  di  lavori  di
          assemblaggio iniziale o di prima installazione di un  bene,
          previsti  in   un   contratto   di   fornitura   di   beni,
          indispensabili per mettere in funzione il bene  fornito  ed
          eseguiti  dai  lavoratori   qualificati   o   specializzati
          dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori,  in
          relazione ai quali e' stato disposto il  distacco,  non  e'
          superiore a otto giorni, escluse le attivita'  del  settore
          edilizio individuate nell'allegato A del  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Alla somministrazione  di  lavoro  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 81 del 2015. 
              4. Nell'ipotesi di  distacco  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, trova applicazione il  regime  di  responsabilita'
          solidale di cui agli articoli 1676 del codice civile e  29,
          comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per  il
          caso di  somministrazione,  l'articolo  35,  comma  2,  del
          decreto legislativo n. 81 del 2015.». 
              «5. (abrogato)». 
              «Art. 10 (Obblighi amministrativi). - 1. L'impresa  che
          distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il
          distacco al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
          al piu' tardi all'inizio del distacco e di comunicare tutte
          le  successive  modificazioni  entro  cinque   giorni.   La
          comunicazione preventiva  di  distacco  deve  contenere  le
          seguenti informazioni: 
                a) dati identificativi dell'impresa distaccante; 
                b) numero e generalita' dei lavoratori distaccati; 
                c) data di inizio, di fine e durata del distacco; 
                d) luogo di svolgimento della prestazione di servizi; 
                e) dati identificativi del soggetto distaccatario; 
                f) tipologia dei servizi; 
                g) generalita' e domicilio eletto  del  referente  di
          cui al comma 3, lettera b); 
                h) generalita' del referente di cui al comma 4; 
                i)  numero  del   provvedimento   di   autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di somministrazione,  in  caso
          di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia
          richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento; 
                i-bis) nelle ipotesi di  cui  all'articolo  1,  comma
          2-bis, primo periodo, i  dati  identificativi  dell'impresa
          utilizzatrice che invia lavoratori in Italia. 
              1-bis. (abrogato) 
              1-ter. (abrogato) 
              1-quater. (abrogato) 
              2.  Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto sono definite  le
          modalita' delle comunicazioni. 
              3. Durante il periodo del distacco e fino  a  due  anni
          dalla sua cessazione, l'impresa  distaccante  ha  l'obbligo
          di: 
                a)  conservare,  predisponendone  copia   in   lingua
          italiana,  il  contratto  di  lavoro  o   altro   documento
          contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e  2  del
          decreto legislativo 26 maggio 1997,  n.  152,  i  prospetti
          paga, i prospetti che  indicano  l'inizio,  la  fine  e  la
          durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione
          comprovante il pagamento delle retribuzioni o  i  documenti
          equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del
          rapporto  di  lavoro  o  documentazione  equivalente  e  il
          certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale
          applicabile; 
                b) designare un referente  elettivamente  domiciliato
          in  Italia  incaricato  di  inviare  e  ricevere   atti   e
          documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante  si
          considera il  luogo  dove  ha  sede  legale  o  risiede  il
          destinatario della prestazione di servizi. 
              4. L'impresa  che  distacca  lavoratori  ai  sensi  del
          presente decreto ha l'obbligo di designare,  per  tutto  il
          periodo  del  distacco,  un   referente   con   poteri   di
          rappresentanza per tenere i rapporti con le  parti  sociali
          interessate a  promuovere  la  negoziazione  collettiva  di
          secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso
          di richiesta motivata delle parti sociali.». 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. La violazione degli  obblighi
          di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita
          con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  180  a  600
          euro, per ogni lavoratore interessato. 
              1-bis. (abrogato) 
              2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
          comma  3,  lettera  a),   e'   punita   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 600  a  3.600  euro  per  ogni
          lavoratore interessato. 
              3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10,
          commi 3, lettera  b),  e  4,  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 2.400 a 7.200 euro. 
              3-bis. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
          10-bis, comma 1, e' punita con la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 a 1.500 euro. 
              3-ter. La violazione degli obblighi di cui all'articolo
          10-bis, commi 2 e 3, secondo  periodo,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 180 a 600  euro,  per
          ogni lavoratore interessato. 
              4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai  commi  1,  2  e
          3-ter non possono essere superiori a 150.000 euro.».